La normativa sull’assicurazione avvocati obbligatoria prevede che le polizze RC avvocati debbano avere una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.
Vediamo nel dettaglio cosa comportano queste garanzie e a cosa stare attenti quando si stipula la polizza RC.
Assicurazione professionale avvocati retroattiva: a cosa serve?
L’obbligo di retroattività per le polizze RC avvocati è stato sancito dall’articolo 2 del Decreto del 22 settembre del 2016. Tale clausola dell’assicurazione avvocati obbligatoria ha la funzione di garantire copertura a eventuali danni o omissioni commessi dall’avvocato prima di stipulare la polizza e di cui non sia ancora pervenuta la richiesta di risarcimento.
In altre parole l’assicurazione professionale avvocati retroattiva consente di evitare “vuoti di copertura”, tutelando l’avvocato e i suoi clienti anche nel caso di discontinuità della copertura assicurativa.
In assenza di questa garanzia, infatti, l’avvocato dovrebbe rispondere con il proprio patrimonio, e i clienti rischierebbero di non vedere tutelato il proprio diritto al risarcimento del danno.
RC avvocati retroattività: esempio pratico
Proviamo a illustrare questo meccanismo con un esempio. Tra il 2015 e il 2019 l’avvocato Rossi stipula una polizza RC con l’assicurazione Alfa. Nel 2020 decide di passare all’assicurazione Beta. Nel 2021 riceve una richiesta di risarcimento danni relativa ad un errore commesso nel 2017. La retroattività della polizza RC tutela l’avvocato: la compagnia assicurativa dovrà infatti farsi carico del sinistro anche se l’errore è stato commesso in un momento precedente alla stipula della polizza.
Assicurazione professionale avvocati retroattiva: attenzione al questionario di polizza
Grande attenzione va prestata al momento della compilazione del questionario di polizza. Perché operi la retroattività della copertura l’avvocato non deve essere a conoscenza del possibile sinistro. Questa è una condizione essenziale per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno cagionato.
La pregressa conoscenza del danno, infatti, comporta il rigetto della richiesta di risarcimento. La valutazione della “pregressa conoscenza”, che – è bene dire – rappresenta una delle prime cause di rigetto delle richieste di risarcimento, è un tema assai delicato. Infatti, nell’ambito di quella che viene considerata come conoscenza di fattispecie antecedenti la stipula della polizza, è da ritenersi ricompreso qualsiasi atto o fatto noto all’assicurato da cui potrebbe nascere una richiesta di risarcimento.
La sensibilità del professionista rispetto a tale circostanza diventa essenziale. Infatti, l’avvocato potrebbe aver conoscenza di circostanze, a cui magari in prima istanza non ha attribuito alcuna rilevanza, che a distanza di tempo dal loro verificarsi possono generare richieste di risarcimento. La loro mancata segnalazione nel questionario di polizza potrebbe poi generare il rigetto della richiesta di copertura da parte della compagnia di assicurazione.
Quindi occorre massima trasparenza e attenzione nella fase di compilazione del questionario della assicurazione avvocati obbligatoria.
Polizza avvocati ultrattività: quando è necessaria
L’ultrattività è una garanzia postuma che tutela l’avvocato o gli eredi in caso di cessazione dell’attività. Attraverso questa copertura l’assicurazione professionale avvocato garantirà la copertura di errori commessi nel periodo di vigenza della polizza, anche a seguito della cessazione della stessa. Si tratta quindi di una tutela che interviene nei casi di pensionamento, interruzione dell’attività professionale o decesso.
L’assicurazione avvocati obbligatoria deve prevedere per legge una ultrattività di almeno dieci anni.
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