L’obbligo di stipulare una polizza infortuni avvocati è stato cancellato dall’articolo 19-novies del decreto legge 148/2017. Oggi, quindi, l’assicurazione infortuni avvocati non è più obbligatoria. Resta l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa per gli infortuni dei collaboratori, dipendenti e praticanti.
Facendo un quadro riassuntivo degli obblighi assicurativi degli avvocati possiamo quindi dire che:
- L’avvocato ha l’obbligo di stipulare una assicurazione RC professionale – Leggi la guida sulla RC avvocato obbligatoria per conoscere tutti i dettagli
- L’avvocato ha la facoltà di stipulare una polizza infortuni, ma questa NON è più obbligatoria
- L’avvocato titolare di uno studio legale ha l’obbligo di stipulare una polizza infortuni per collaboratori e dipendenti. Questi ultimi, però, in quanto lavoratori subordinati sono già coperti con l’assicurazione INAIL
Vediamo nel dettaglio l’iter che ha portato all’evoluzione della normativa rendendo l’assicurazione infortuni avvocati facoltativa e quali sono oggi gli obblighi per i professionisti.
Polizza infortuni avvocati: obbligatoria o no?
La legge 31 dicembre 2012, n. 247, nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, oltre a introdurre l’assicurazione RC professionale obbligatoria, aveva introdotto un ulteriore adempimento a carico degli avvocati, ovvero l’obbligo di stipula di un contratto di assicurazione per gli infortuni per gli avvocati stessi e per i loro collaboratori e dipendenti.
Lo spirito della legge era sicuramente quello di garantire al mondo dell’avvocatura (nella sua accezione più ampia) una forma di tutela estesa anche a fattispecie esterne al solo svolgimento della professione, nello specifico proprio il rischio da infortunio.
Ma tale ulteriore obbligo è stato da subito mal visto dall’intera avvocatura e dopo molte discussioni e altrettante polemiche l’obbligo per l’avvocato di stipulare una polizza a copertura degli infortuni a sé derivanti “in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione” è stato soppresso.
L’iter che ha portato alla modifica del precedente testo di legge è stato attivato dal Consiglio Nazionale Forense. Il presidente del CNF aveva infatti scritto all’allora Ministro Orlando, per chiedergli di valutare l’opportunità di modificare la legge prevedendo l’assicurazione infortuni avvocati non più obbligatoria, ma facoltativa.
Il testo di legge, nella sua formulazione originaria precedente alla modifica, recitava:
“All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
Il CNF ritenne infatti eccessivo l’obbligo assicurativo in materia di infortuni. Per i dipendenti degli studi legali è già prevista una copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati e quindi già inclusi nella copertura INAIL.
Il Ministro convenne sostanzialmente con la proposta di modifica trasmettendola quindi all’ufficio legislativo per il successivo iter.
Assicurazione infortuni avvocati facoltativa: cosa prevede la nuova normativa
E così le istanze dell’avvocatura sono state ascoltate e l’art.19-novies del decreto legge 148/2017, che in sede di conversione in legge 172/2017 ha modificato l’art.12 comma 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 con la soppressione delle parole “a sé”, eliminando questo obbligo così mal sopportato dall’intera avvocatura e lasciando agli avvocati la facoltà di decidere se provvedere o meno a questa forma di tutela per loro stessi.
Leggi il testo coordinato della legge.
Ricapitolando:
- è stato cancellato l’obbligo per gli avvocati di stipulare la polizza assicurativa a copertura degli infortuni derivanti “a sé”, rendendo l’assicurazione infortuni avvocati facoltativa
- resta ferma la copertura assicurativa per i collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale e anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
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